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ICI Imposta Comunale sugli Immobili
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ICI Imposta Comunale sugli Immobili 2009

Ufficio Tributi
Piazza del Comune,4, Vaiano
Tel 0574942444 – fax 0574942439- e-mail s.bianchi@comune.vaiano.po.it
Responsabile dott Stefano Bianchi
Apertura al pubblico:
Lunedi, Martedì, Venerdì dallo ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DESCRIZIONE
L'imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, con decorrenza dal primo gennaio 1993 e si applica agli immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli) siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, indipendentemente dal fatto che siano o meno utilizzati.L'imposta è amministrata dal Comune in cui si trovano gli immobili posseduti, il quale stabilisce ogni anno l’ammontare delle aliquote e delle detrazioni.
Sono tenuti al pagamento dell’ICI:
coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
i locatari in caso di locazione finanziaria;
i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.
L’ICI si calcola applicando al valore dell’immobile (base imponibile ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92) l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

IL VALORE DEI FABBRICATI
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto dei fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale. Il valore dei fabbricati su cui applicare l'aliquota deliberata, è costituito, dalla rendita catastale aumentata del 5% (**) moltiplicata:
per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, posti auto, ecc.), con esclusione delle categorie A10 e C1;
per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A10 (uffici e studi privati);
per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C1 (negozi e botteghe);
per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (immobili destinati a servizi di pubblico interesse, quali ad esempio: collegi e convitti, case di cura ed ospedali, caserme, uffici pubblici, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, ecc.).
Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l’applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO
Per il calcolo dell’imposta dovuta per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, si assume la rendita determinata mediante l’applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare (categoria A5 di classe 1) della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita, aumentata del 5 per cento, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nei gruppi B e D.
La disposizione non si applica ai fabbricati del gruppo D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, per i quali il valore è determinato sulla base dei costi contabili.

IL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli, ai sensi della lettera h), art.7, del D.lgs 30 dicembre 1992, n.504, sono esenti.

IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1/1/2009 determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per i terreni edificabili che sono diventati tali in base al nuovo regolamento urbanistico il comune ha adottato un atto con il quale fissa il valore minimo degli stessi.

ESENZIONE PAGAMENTO ICI PRIMA CASA
Con l’art.1 del D.L.93/2008 convertito dalla legge 126/08 è stata introdotta dall’anno 2008 l’esenzione dal pagamento dell’Imposta comunale sugli Immmobili dell’immobile adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta. Sono esentate dal pagamento dell’imposta anche le pertinenze dell’abitazione principale. Per il comune di Vaiano si considerano parti integranti delle abitazioni le seguenti pertinenze anche se autonomamente censite in catasto:
due immobili classificati o classificabili in categoria C/2
un immobile classificato o classificabile in categoria C/6
Sono escluse dal beneficio dell'esenzione del pagamento dell’imposta le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli) e relative pertinenze
Per abitazione principale ai sensi del regolamento comunale e della delibera G.C.84 del 18/06/08 si devono intendere:
a)le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ha la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici;
b)le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero purché non locata;
d)le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
e)Ai sensi del comma 56, art.3, legge 23 dicembre 1996, n.662, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
f)le abitazioni concesse in uso gratuiti dal soggetto passivo ad un parente in linea retta fino al secondo grado e collaterale fino al secondo grado, a condizione che il soggetto via abbia stabilito la propria residenza anagrafica.

SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA NON ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE
L'articolo 1, comma 6, della delle Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) prevede che il soggetto passivo di imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, ha il diritto di fruire di tutte le agevolazioni Ici previste per l'abitazione principale. Pertanto anche in questa ipotesi si applica l’esenzione di cui sopra.
Tale esenzione spetta a condizione che il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
I bollettini da utilizzare sono disponibili presso il Comune, ufficio delle Poste, degli sportelli del Concessionario della riscossione (Equitalia Cerit Spa), direttamente al domicilio fiscale del contribuente e comunque sono reperibili presso gli uffici del concessionario stesso, presso gli uffici postali e presso l’ufficio Tributi del Comune di Vaiano.
Per gli immobili ubicati nel Comune di Vaiano i versamenti vanno effettuati sul c/c postale 88620919 intestato a EQUITALIA CERIT SPA VAIANO – PO - ICI
I termini di versamento dell’ICI sono:
- 16 GIUGNO PER L'ACCONTO;
- 16 DICEMBRE PER IL SALDO.
L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2009, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2009, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto).
Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione entro il 16 giugno 2009 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 12,00 Euro. Se l'importo da versare supera i 12,00 Euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.
In caso di maggiori versamenti, rispetto al dovuto, effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l’anno 2009; l’ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.

Versamento ICI con il modello F24
Con il modello F24 è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.), oppure il versamento contestuale dell’ICI e di altri tributi, oltre al pagamento della sola ICI.
Con il modello F24 è inoltre possibile effettuare il versamento, oltre che presso gli uffici postali, anche presso tutti gli istituti di credito ed i concessionari della riscossione.
Dall'anno 2007, anche i contribuenti che fanno la dichiarazione dei redditi con il modello 730, hanno facoltà di utilizzare l’eventuale credito IRPEF risultante dalla dichiarazione per effettuare, con il mod. F24, il versamento dell’ICI dovuta per l’anno 2007. Per l’esercizio di tale facoltà è stato inserito nel Mod. 730 il quadro I, tramite il quale il contribuente può scegliere di utilizzare, per il pagamento dell’ICI, l’intero ammontare del credito IRPEF eventualmente risultante dalla dichiarazione, oppure può, in alternativa, indicare l’ammontare del credito risultante dalla dichiarazione Mod. 730 da destinare al pagamento dell’ICI.
L'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'ICI è una opportunità che si aggiunge alle altre modalità di versamento, pertanto è sempre possibile eseguire i versamenti ICI con i normali bollettini postali.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:
Codice Comune: L537
Codici Tributo:
3900 - Ulteriore detrazione Ici per abitazione principale a carico del bilancio dello stato, prevista dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati
Il modello di versamento F24 ICI e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.

Versamento omesso o tardivo
Chi non versa l’imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. n° 471/97.
Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento
Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni già notificati).
Il pagamento può avvenire anche con più versamenti in tempi diversi purché tutti siano effettuati entro il termine previsto.
Il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modello di pagamento utilizzabile per i versamenti normali, maggiorando la sola cifra che si va a versare (in alto in cifre e per esteso) delle sanzioni e degli interessi, e indicando senza alcuna maggiorazione le cifre dedicate alle singole voci (in basso).
Nel modello di pagamento in Euro è inserita una casella che deve essere barrata nel caso in cui il pagamento sia comprensivo delle sanzioni e degli interessi previsti dal ravvedimento

Ravvedimento per omesso versamento
1.Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 2,5% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali;
2.Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza prevista ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata (30 settembre 2009 per i versamenti del 2008), si applica la sanzione del 3% dell’imposta omessa oltre agli interessi legali.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il temine previsto avvenga il pagamento:
- dell’imposta o della differenza di imposta dovuta;
- degli interessi legali (*) (commisurati sull’imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.
(*) Saggio degli interessi legali:
2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 D.M. 10 dicembre 2003
3% dal 1 gennaio 2008 D.M. 12 dicembre 2007

MODALITA’ COMUNICAZIONE VARIAZIONI ICI
La comunicazione Ici è stata soppressa dall'1 gennaio 2008 e sostituita dalla dichiarazione Ici.
La dichiarazione Ici è stata poi soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il cd dal nome "modello unico informatico".
Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.
In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.
Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (uso gratuito, abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici.
La dichiarazione Ici va consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Vaiano o spedita a mezzo di raccomandata con la dicitura, sulla busta, "Dichiarazione I.C.I." entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è intervenuta la variazione.
Le variazioni intervenute nel 2009 saranno dichiarate nell’anno 2010 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditti anno 2009 utilizzando il modello che saranno approvati.
Le variazioni che sono indicate con l’asterisco devono essere dichiarate con apposita comunciazione entro il 31/12/2009
Esempi
-Non occorre dichiarare:
gli acquisti, le vendite, le variazioni della percentuale di possesso.
-Devono invece essere dichiarati:
destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa.
inizio o fine dello stato di inagibilità.
inizio o fine dello stato di esenzione.
Inizio e fine fabbricato in uso gratuito in linea retta e collaterale entro il 2° grado.*
Inizio e fine fabbrica in locazione.*
dichiarazione di interesse storico/artistico (vincolo diretto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004) o perdita dei requisiti di interesse storico/artistico.
acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato.
variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area edificabile o viceversa.
trasformazione di fabbricato in area edificabile - inizio dei lavori edilizi diversi dalla manutenzione
trasformazione di area edificabile in fabbricato - fine dei lavori di nuova costruzione o di recupero edilizio.
variazione del valore di un'area edificabile.
variazione della base imponibile per gli immobili di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/92.
variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale.
acquisto o fine del possesso mediante contratto di leasing immobiliare.
aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria.
Compravendita terreni edificabili.
diritto di abitazione a favore di coniuge superstite in caso di successione.

Per chiarimenti ed informazioni sull’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Vaiano tel 0574942444
Note:
Aliquote per l'anno 2009 applicabili su immobili situati nel Comune di Vaiano: approvate con deliberazione Consiglio Comunale n.10 del 10/03/09

6 per mille per:
a)le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici;
b)le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero purché non locata;
d)le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto autonomo case popolari;
e)le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
f)le abitazioni concesse in uso gratuito dal Soggetto Passivo in linea retta fino al 2° grado(figli e genitori;nipoti e nonni) ed in linea collaterale fino al 2° grado(fratelli e sorelle).
g) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
7 per mille per le abitazioni non occupate(per abitazione non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona residente);
6,5 per mille come aliquota ordinaria;
Detrazione abitazione principale Euro.140,00;

definizione di pertinenza:
Si considera pertinenza dell’abitazione principale una unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/6 e due unità immobiliare classificate o classificabili e nella categoria catastale C/2 a condizione che:
Il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione principale.
La pertinenza non sia autonomamente locata o data in uso e sia durevolmente ed esclusivamente asservita all’abitazione principale.


Modello ICI
Istruzioni Modello ICI
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