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Il Servizio Sociale Associato svolge per i comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio il CONTROLLO del POSSESSO dei REQUISITI RESIDENZA e SOGGIORNO per i percettori di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

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Come si fa

La domanda di Reddito di Cittadinanza ovvero di Pensione di Cittadinanza NON SI PRESENTA presso il proprio comune di residenza, ma tramite uno seguenti canali:

  • presso qualunque patronato e Centro di Assistenza Fiscale;
  • presso gli Uffici Postali;
  • con le proprie credenziali SPID tramite il sito istituzionale INPS.
Cosa si ottiene

Il richiedente, qualora in possesso dei requisiti, ottiene un beneficio economico è erogato attraverso la “CARTA RDC”, che permette (art. 5, comma 6 D.L. 4\2019):

  • il pagamento delle UTENZE DOMESTICHE;
  • l'acquisto di beni e servizi NON VOLUTTUARI, nei limiti di spesa previsti dalla carta;
  • PRELIEVI di CONTANTE entro un limite mensile non superiore ad € 100,00 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza. NON sono CONSENTITI prelievi SUPERIORI a quelli previsti nonché prelievi dall'estero;
  • EFFETUARE BONIFICO MENSILE in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell’intermediario che ha concesso il mutuo. NON può essere effettuato più di un bonifico mensile per tali finalità, nessuno per altre finalità;
  • VERIFICA del SALDO presso un qualunque bancomat, gli Uffici Postali, attraverso il sito istituzionale della misura.

NON E' CONSENTITO l'utilizzo del beneficio economico (art. 2, comma 1 Decreto Interministeriale del 19\04\2019):

  • per l'acquisto di GIOCHI d'AZZARDO;
  • per l'acquisto, il noleggio o il leasing di navi, imbarcazioni, servizi portuali;
  • per l'acquisto di armi da fuoco;
  • per l'acquisto di materiale pornografico, beni e servizi per adulti;
  • per l'acquisto servizi finanziari e creditizi; servizi assicurativi;
  • per servizi di trasferimento di denaro;
  • per l'acquisto presso gioiellerie e pelliccerie;
  • per l'acquisto presso gallerie d'arte e club provati.

NON è consentito l'utilizzo per gli acquisti online ed all'estero e NON può essere trasferito denaro da una carta all'altra (art. 2, comma 3 Decreto Interministeriale del 19\04\2019).

Le movimentazioni sulla Carta RdC sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche “SIUSS” e “SIUPL” per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sua qualità di soggetto emittente (Paragrafo 7, comma 7, Circolare INPS n. 43 del 20\03\2019).

La Pensione di Cittadinanza può essere erogata mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, diversamente da quanto previsto dal comma 6 (art. 5, comma 6-bis).

Ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza sono ESTESE le agevolazioni relative alle tariffe elettriche per le famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale (art. 5, comma 7).

Il beneficio DEVE essere FRUITO entro il mese successivo a quello di erogazione. L'ammontare del beneficio NON SPESO ovvero NON PRELEVATO, con l'eccezione degli arretrati, comporta (art. 3, comma 15 D.L. 4\2019):

  • DECURTAZIONE fino ad un massimo del 20% del beneficio erogato nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
  • Con verifica semestrale, il beneficio è DECURTATO dalla disponibilità della Carta RdC l'ammontare COMPLESSIVO nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
Procedure collegate all'esito

A seguito della verifica del possesso dei requisiti di residenza e soggiorno da parte del richiedente è validato il diritto di percezione del Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza.

Cosa serve

Ai fini della corretta valutazione del possesso dei requisiti di residenza e soggiorno per il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza è necessario che il soggetto richiedente sia

  • cittadino italiano
  • cittadino comunitario ovvero suo familiare
  • cittadino di paese terzo con permesso di soggiorno lungo soggiornante

Il soggetto richiedente deve essere RESIDENTE in ITALIA in MANIERA CONTINUATIVA per gli ULTIMI 2 ANNI, calcolati a partire dalla data di presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza, NONCHE' NEI 10 ANNI PRECEDENTI, anche se non in maniera continuativa.

ALTRI REQUISITI PREVISTI

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene a cura di INPS per il tramite dell'attestazione ISEE in corso di validità, sia ordinario che corrente, al momento della presentazione della domanda.

  • ISEE INFERIORE ad € 9.360,00
  • Patrimonio IMMOBILIARE, in Italia ed all'estero, diverso dalla casa di abitazione, definito ai fini ISEE, NON SUPERIORE ad € 30.000,00
  • Patrimonio MOBILIARE, definito ai fini ISEE, NON SUPERIORE ad € 6.000,00

La soglia di € 6.000,00

  • è aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo fino ad un MASSIMO di € 10.000,00;
  • la soglia di € 6.000,00 è aumentata di € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;
  • la soglia di € 6.000,00 è aumentata di € 5.000,00 per ogni componente del nucleo familiare in condizione di disabilità;
    la soglia di € 6.000,00 è aumentata di € 7.500,00 per ogni componente del nucleo familiare in condizione di disabilità grave o non autosufficienza

REDDITO FAMILIARE INFERIORE ad € 6.000,00 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza. La soglia è aumentata ad € 7.500,00 per l'accesso alla Pensione di Cittadinanza. IN OGNI CASO la soglia è aumentata ad € 9.360,00 qualora il nucleo familiare risieda in locazione.

NESSUN COMPONENTE del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di

  • autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi precedenti la richiesta; autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, con l'ESCLUSIONE di quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • navi ed imbarcazioni da diporto.

Inoltre, il RICHIEDENTE NON deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 ANNI PRECEDENTI la richiesta, per taluno dei delitti individuati artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 640-bis codice penale

Tempi e scadenze

Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed il suo valore mensile è pari ad 1/12 del valore annuo.

E' riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste dall'art. 2 e per un periodo continuativo NON SUPERIORE a 18 MESI.

Può essere rinnovato previa sospensione del medesimo per un mese prima di ogni rinnovo. La sospensione non si applica per la Pensione di Cittadinanza (art. 3, comma 6 D.L. 4\2019).

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