Cos'è
Contributo, erogato da INPS, in favore della madre che ricade in una delle seguenti condizioni:
- NON riceve ALCUN TRATTAMENTO ECONOMICO della maternità.
- Beneficiaria di trattamento economico della maternità inferiore all'importo previsto.
- Di non avere comunicazione in merito al diritto ed all'ammontare della prestazione previdenziale o economica della maternità.
- Di avere cessato lo svolgimento di attività lavorativa.
La domanda può essere presentata dalla madre in possesso dei seguenti requisiti.
- Residenza nel proprio comune.
- Possesso di un ISEE NON SUPERIORE ad € 17.747,58
La domanda può essere presentata ENTRO e NON OLTRE 6 MESI dalla NASCITA ovvero dall'effettivo ingresso nella famiglia del minore in caso di adozione o affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
Come si fa
Il modulo di domanda, correttamente compilato e corredato dei documenti richiesti ( vedi la sezione COSA SERVE) va presentato al Protocollo del comune di residenza. NON SONO AMESSE ALTRE FORME DI PRESENTAZIONE
Cosa si ottiene
Il soggetto richiedente ottiene un contributo, commisurato all'Indice della Situazione Economica (ISE) ricavabile dell'Attestazione ISEE, erogato da INPS.
Procedure collegate all'esito
La domanda presentata presso il proprio comune di residenza, è trasmessa alla sede INPS competente per territorio al fini dell'effettuazione da parte dell'Istituto dei controlli necessari ai fini della corretta erogazione del contributo.
Una volta terminati i controlli, INPS provvederà successivamente all'erogazione del contributo qualora non siano riscontrate situazioni ostative.
Dove rivolgersi
Piazza del Comune 20 - S.Quirico di Vernio - 59024
Via S. Lorenzo 14 - Usella - 59025
La domanda può essere presentata dalla madre ENTRO E NON OLTRE i 6 MESI dalla NASCITA.
La domanda può essere altresì presentata da altri soggetti qualora ricadano le seguenti condizioni.
- dal PADRE in caso di abbandono del figlio dalla parte della madre ovvero nel caso in cui risulti l'affidatario esclusivo;
- dall'AFFIDATARIO o dall'ADOTTANTE nei casi di affidamento preadottivo o di adozione;
- dal LEGALE RAPPRESENTANTE qualora il soggetto avente diritto risulta incapace di agire.
Inoltre, si fa presente che per presentare la domanda di assegno di maternità è NECESSARIO aggiornare l'Attestazione ISEE successivamente alla nascita del figlio.