Cos'è
Il Passo Carrabile è un accesso privato su pubblica via. Ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione il Passo Carrabile è definito come "l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli".
La costruzione di nuovi passi carrabili è Autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto del Codice della Strada, della normativa edilizia e urbanistica vigente e del Canone Unico Patrimoniale (CUP) del Comune di Vaiano.
Ai sensi dell’art. 22 del Codice della Strada, "gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove sprovvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati... Chiunque mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo del rispristino dei luoghi... La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria."
Tipologie di Passo Carrabile o Accesso Carrabile
- Passo Carrabile con opere, cioè ingresso da strada urbana situata all'interno del perimetro centro abitato, con modifica del marciapiede o del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante vige il divieto di sosta con l'obbligo di segnalarlo con apposito cartello. E' soggetto al pagamento del Canone Annuo;
- Passo Carrabile a raso, cioè ingresso da strada urbana situata all'interno del perimetro del centro abitato, posto a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Non è soggetto al pagamento del Canone Annuo. In caso di richiesta facoltativa di segnalare il divieto di sosta con apposito cartello è invece dovuto il pagamento del Canone Annuo;
- Accesso Carrabile a raso, cioè ingresso da strada fuori dal perimetro del centro abitato, posto a filo con il manto stradale. Non è soggetto al pagamento del Canone Annuo.
Tipologie di Istanze per Autorizzazioni di Passo Carrabile o Accesso Carrabile
L'Istanza di Passo/Accesso Carrabile, disciplinata dal Codice della Strada, dal Regolamento Comunale Passi Carrabili e dal Regoalmento Canone Unico Patrimoniale (CUP), può essere presentata all'Ufficio Area 1 per:
- Richiesta Autorizzazione per Realizzazione di Passo Carrabile nuovo (conseguentemente ad ev. idoneo Titolo Edilizio);
- Richiesta Autorizzazione per Regolarizzazione di Passo Carrabile esistente (successivamente a regolarizzazione ai sensi dell'art.22 del Codice della Strada);
- Richiesta Voltura di Autorizzazione Passo Carrabile esistente, per subingresso di nuovo proprietario (istanza da trasmettere a cura del nuovo proprietario);
- Richiesta Modifica di Autorizzazione Passo Carrabile esistente, per diversa dimensione e tipologia del passo;
- Richiesta Revova di Autorizzazione Passo Carrabile esistente, solo in caso di demolizione o chiusura del passaggio carrabile (conseguentemente ad ev. idoneo Titolo Edilizio);
- Comunicazione per Cessazione di Autorizzazione Passo Carrabile esistente, per subingresso di nuovo proprietario (istanza da trasmettere a cura del vecchio proprietario
Subingresso ad Autorizzazione Passo Carrabile esistente
Si precisa che in caso di subingresso, in base a quanto disciplinato dall'Art.10 del Regolamento CUP ai commi:
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d’azienda) l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’autorizzazione all’occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all’amministrazione apposita comunicazione con l’indicazione degli elementi propri dell’istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
4. Nel caso di subingresso nelle occupazioni a carattere permanente effettuato nel primo semestre dell'anno, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l’intero anno solare in corso. Nel caso di subingresso nelle occupazioni a carattere permanente effettuate nel secondo semestre dell'anno il pagamento del canone è a carico del precedente titolare. Per le occupazioni temporanee o ricorrenti il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l’intero periodo in corso.(sostituito deliberazione C.C. n°34 del 21/12/2021)