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Ai sensi dell'art. 11.1 commi 4 e 5 delle NTA del Regolamento Urbanistico, gli interventi che comportano aumento del numero delle unità immobiliari anche a seguito di interventi di addizioni funzionali, addizioni volumetriche dovranno essere reperiti nell’area di pertinenza dell’edificio interessato o in altra area limitrofa di proprietà dell’avente titolo, almeno un posto auto per ogni unità immobiliare risultante dalla trasformazione, salvo dimostrata impossibilità tecnica di reperire tali dotazioni. Quanto detto vale anche nel caso di cambio di destinazione d’uso che comporti la creazione di una o più unità immobiliari residenziali. Nell’accertata impossibilità progettuale di raggiungere le dotazioni minime di parcheggio, l’AC con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 31/07/2008 ha disposto la monetizzazione a compensazione delle dotazioni non reperite, per un importo pari a Euro 2.305,00 a posto auto.

L’impossibilità tecnica dovrà essere dimostrata e dovrà riferirsi, in via generale, ai seguenti aspetti:

-impossibilità a causa della mancanza di aree di pertinenza e delle dimensione e conformazione delle stesse;

-impossibilità a causa di inaccessibilità carrabile;

-impossibilità di realizzare spazi di sosta all’interno dell’edificio per problemi strutturali e/o alterazione tipologica.

Ultimo aggiornamento

08-03-2024 09:03

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